Art. 25 · Impegni

Art. 25

Impegni

In vigore dal 14 set 2022
Impegni 1.   Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell' il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli , la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 2.   La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi: a) si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; b) il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti; d) gli impegni non sono efficaci. 3.   Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli , la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.
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