Art. 22 · Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni

Art. 22

Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni

In vigore dal 14 set 2022
Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni 1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. La Commissione ha il diritto di registrare tali audizioni mediante qualsiasi mezzo tecnico. 2.   Se un'audizione ai sensi del paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione informa l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se tale autorità lo richiede, i suoi funzionari possono assistere i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere l'audizione.
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