Art. 9 · Prescrizioni relative all’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

Art. 9

Prescrizioni relative all’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative all’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti 1.   Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie che i controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e sui loro residui sono almeno equivalenti a quelli richiesti per i piani di controllo nazionali pluriennali degli Stati membri di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. 2.   Se un paese terzo autorizza l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate per tali animali nell’Unione, gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo se tale paese terzo fornisce garanzie dell’assenza di loro residui in tali animali e prodotti. I metodi di analisi utilizzati per dimostrare l’assenza di tali residui sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 o a prescrizioni equivalenti.
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