Art. 5
Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12
In vigore dal 6 set 2022
Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12
1. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano ai seguenti animali e prodotti:
a)
animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione 1, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali sono animali destinati alla produzione di alimenti;
b)
prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le sottovoci del sistema armonizzato («sottovoci SA») di cui alle voci SA 0901, 2105, 3501, 3502 e 3504;
c)
prodotti composti per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione III, capitolo 15, e sezione IV, capitoli da 16 a 22, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 non si applicano:
—
alla gelatina e alle materie prime per la produzione di gelatina di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e
—
al collagene e alle materie prime per la produzione di collagene di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del suddetto regolamento, e
—
ai prodotti altamente raffinati di origine animale, e
—
agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili.
Storico versioni
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