Art. 5 · Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12

Art. 5

Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12

In vigore dal 6 set 2022
Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12 1.   Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano ai seguenti animali e prodotti: a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione 1, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali sono animali destinati alla produzione di alimenti; b) prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le sottovoci del sistema armonizzato («sottovoci SA») di cui alle voci SA 0901, 2105, 3501, 3502 e 3504; c) prodotti composti per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione III, capitolo 15, e sezione IV, capitoli da 16 a 22, del regolamento (CEE) n. 2658/87. 2.   Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 non si applicano: — alla gelatina e alle materie prime per la produzione di gelatina di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e — al collagene e alle materie prime per la produzione di collagene di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del suddetto regolamento, e — ai prodotti altamente raffinati di origine animale, e — agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili.
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