Art. 3.tit_1 · Animali destinati alla produzione di alimenti e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

Art. 3.tit_1

Animali destinati alla produzione di alimenti e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

In vigore dal 6 set 2022
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