Art. 22 · Attestati privati

Art. 22

Attestati privati

In vigore dal 6 set 2022
Attestati privati 1.   Un attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell’Unione, a conferma che le partite sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, accompagna: a) le partite di prodotti composti di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di origine animale; e b) le partite dei prodotti composti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell’immissione in commercio. 3.   L’attestato privato di cui al paragrafo 1 garantisce la tracciabilità delle partite e contiene: a) informazioni relative allo speditore e al destinatario delle merci entrate nell’Unione; b) l’elenco dei prodotti di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, elencati in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro impiego nella fabbricazione dei prodotti composti; c) il numero di riconoscimento attribuito agli stabilimenti che fabbricano i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti al momento della concessione del riconoscimento a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall’operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell’Unione. 4.   L’attestato privato di cui al paragrafo 1 attesta: a) che il paese terzo o la sua regione che produce i prodotti composti figura in un elenco per almeno una delle seguenti categorie di prodotti di origine animale: i) prodotti a base di carne; ii) prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di colostro; iii) prodotti della pesca; iv) ovoprodotti; b) che lo stabilimento che produce i prodotti composti rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004; c) che il prodotto composto non richiede la conservazione o il trasporto a temperatura controllata; d) che i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale, o sono originari di Stati membri, e provengono da stabilimenti inclusi negli elenchi; e) che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nei prodotti composti sono stati sottoposti almeno a uno dei trattamenti di cui all’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, con una breve descrizione di eventuali processi cui i prodotti composti sono stati sottoposti e delle temperature applicate.
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