Art. 19
Prescrizioni speciali relative agli elenchi delle navi
In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni speciali relative agli elenchi delle navi
1. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 a condizione che le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e le autorità competenti di un altro paese terzo cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell’ispezione della nave interessata forniscano alla Commissione una comunicazione congiunta che attesti il rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:
a)
entrambi i paesi terzi figurano nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca, redatto conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
b)
tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell’Unione sono sbarcati direttamente nel paese terzo cui il paese terzo di cui la nave batte bandiera ha delegato la responsabilità dell’ispezione della nave interessata;
c)
le autorità competenti delegate hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell’Unione;
d)
le autorità competenti delegate hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a rispettare le prescrizioni applicabili dell’Unione.
2. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 sulla base di una comunicazione congiunta delle autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e delle autorità competenti di uno Stato membro cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell’ispezione della nave interessata se sono rispettate tutte le prescrizioni seguenti:
a)
tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell’Unione sono sbarcati direttamente nello Stato membro cui il paese terzo di cui la nave batte bandiera ha delegato la responsabilità dell’ispezione della nave interessata;
b)
le autorità competenti delegate hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell’Unione;
c)
le autorità competenti delegate hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a rispettare le prescrizioni applicabili dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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