Art. 16 · Prescrizioni relative alle partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi

Art. 16

Prescrizioni relative alle partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative alle partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi 1.   In deroga all’ del presente regolamento, le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui alla voce 0307 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione solo da zone di produzione di paesi terzi che figurano negli elenchi redatti dalle autorità competenti di tali paesi terzi conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicati dalla Commissione. 2.   I seguenti prodotti possono entrare nell’Unione anche se raccolti in zone che non sono state classificate dalle autorità competenti del paese terzo di produzione conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625: a) pettinidi, a meno che i dati risultanti dai programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 consentano alle autorità competenti di classificare i fondali, come stabilito nell’allegato III, sezione VII, capitolo IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) gasteropodi marini che non sono filtratori ed echinodermi che non sono filtratori.
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