Art. 10 · Prescrizioni relative al divieto di determinate sostanze

Art. 10

Prescrizioni relative al divieto di determinate sostanze

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative al divieto di determinate sostanze 1.   Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie del rispetto del divieto di utilizzo di sostanze β-agoniste, stilbeni, tireostatici, e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena negli animali da azienda di cui alla direttiva 96/22/CE, nonché del divieto di utilizzo delle sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. 2.   Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti provenienti da paesi terzi che autorizzano l’utilizzo delle sostanze di cui al paragrafo 1 negli animali destinati alla produzione di alimenti o che non dispongono di norme sull’utilizzo di tali sostanze entrano nell’Unione solo se tali paesi terzi forniscono garanzie: a) di aver predisposto un sistema di produzione separato per assicurare che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti destinati all’ingresso nell’Unione non siano trattati con le sostanze di cui al paragrafo 1, e b) di aver predisposto un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali come pure un sistema per il controllo della distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1 e per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati.
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