Art. 4
In vigore dal 6 set 2022
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell' per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1478:oj#art-4