Art. 9 · Dati disaggregati sugli interventi

Art. 9

Dati disaggregati sugli interventi

In vigore dal 6 set 2022
Dati disaggregati sugli interventi 1.   I dati disaggregati sugli interventi di cui all’, lettera a), del presente regolamento riguardano tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il pagamento specifico per il cotone di cui a tale capo, sezione 3, sottosezione 2, nonché tutti gli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, esclusi gli interventi per Leader di cui all’, lettera e), del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati di cui al paragrafo 1 per esercizio finanziario agricolo, in base all’importo unitario, per ciascuna domanda di aiuto o domanda di pagamento di ciascun beneficiario. Tutte le operazioni effettuate durante l’intero esercizio finanziario agricolo saranno sommate. 3.   L’allegato IV, punti 1, 2 e 3, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sugli interventi.
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