Art. 7 · Dati e assistenza tecnica per le valutazioni

Art. 7

Dati e assistenza tecnica per le valutazioni

In vigore dal 6 set 2022
Dati e assistenza tecnica per le valutazioni 1.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di dati, affinché i valutatori possano adempiere i propri obblighi di monitoraggio e valutazione. 2.   Per garantire la disponibilità di dati, gli Stati membri concludono gli accordi necessari con le unità statistiche nazionali e, se del caso, regionali, i centri di ricerca, le imprese e i fornitori di dati. Tali accordi tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale pertinente per le valutazioni e comprendono l’uso statistico dei dati provenienti da registri amministrativi di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. 3.   Gli Stati membri individuano le esigenze di sostegno dei portatori di interessi e delle amministrazioni partecipanti all’attuazione e alla valutazione dei piani strategici della PAC a livello nazionale, regionale e locale, compresi i GAL di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della diversa capacità delle istituzioni e dei portatori di interessi in termini di monitoraggio e valutazione. 4.   Sulla base delle esigenze individuate gli Stati membri organizzano attività di sostegno, tra cui formazione, linee guida e altre eventuali attività di rafforzamento delle capacità, che dovranno essere attuate dalle reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con esse. 5.   La Commissione stabilisce con le autorità competenti degli Stati membri, i valutatori e gli altri portatori di interessi, sulla base delle loro esigenze di sostegno, un programma di lavoro annuale che dovrà essere attuato dalla rete europea della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con essa.
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