Art. 5
Relazioni sulle attività di valutazione e sui risultati
In vigore dal 6 set 2022
Relazioni sulle attività di valutazione e sui risultati
Gli Stati membri condividono le informazioni relative alle attività di valutazione e ai risultati di cui all’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 con la Commissione dopo l’esame da parte del comitato di monitoraggio (compreso il risultato di tale esame), almeno un mese prima della riunione annuale di riesame di cui all’articolo 136 di tale regolamento.
Storico versioni
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