Art. 1
Formulari tipo, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e i Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale, formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera e periodo di conservazione per le informazioni cancellate dal registro centrale
In vigore dal 5 set 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato XIV del presente regolamento.»;
2)
all’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XV del presente regolamento.»;
3)
è inserito l'articolo 2 septies seguente:
«Articolo 2 septies
Formulari tipo, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e i Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale, formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera e periodo di conservazione per le informazioni cancellate dal registro centrale
1. Il formulario da utilizzare per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e sui Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato XVI del presente regolamento.
2. Conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, gli elementi essenziali da registrare nel registro centrale sono le informazioni elencate nell’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, di detta direttiva, e nell’allegato XVI del presente regolamento. L’istituzione del registro centrale e il trattamento dei dati personali effettuato presso il registro centrale da parte della Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.
3. Il formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera ai sensi dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XVI del presente regolamento.
4. Il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro centrale a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 5, lettera d), e dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XVI del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
4)
gli allegati I, IX e X sono sostituiti dal testo che figura all’allegato I del presente regolamento;
5)
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
6)
gli allegati XIV, XV e XVI, il cui testo figura all’allegato III del presente regolamento, sono aggiunti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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