Art. 3 · Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative alle sostanze attive che sono microrganismi e che sono contenute nei prodotti fitosanitari

Art. 3

Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative alle sostanze attive che sono microrganismi e che sono contenute nei prodotti fitosanitari

In vigore dal 31 ago 2022
Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative alle sostanze attive che sono microrganismi e che sono contenute nei prodotti fitosanitari Il regolamento (UE) n. 284/2013, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi per quanto riguarda i dati richiesti in merito a uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario e presentati prima del 21 maggio 2023 per soddisfare i requisiti stabiliti in una delle seguenti disposizioni: a) articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009; b) articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6); c) articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (7).
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