Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 31 ago 2022
Misure transitorie Il regolamento (CE) n. 1107/2009 nella versione applicabile al 20 novembre 2022 continua ad applicarsi nei seguenti casi: a) procedure relative all'approvazione di sostanze attive che sono microrganismi o a modifiche dell'approvazione di tali sostanze per le quali i fascicoli di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono presentati prima del 21 novembre 2022; b) procedure relative al rinnovo dell'approvazione di sostanze attive che sono microrganismi qualora la domanda di rinnovo di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (3) sia presentata prima del 21 novembre 2022.
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