Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ago 2022
Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è così modificato: 1) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica: — nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci: — aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e — operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti; — nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.»; 2) all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica: a) alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2023; b) alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2023.»; 3) all’articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato “voracera” e alle catture di occhialone effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD). 2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.»; 4) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e;»; b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di “pannello Flemish” per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h, 7j e 7k;»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), g), j) e k).»; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera l), si applica fino al 31 dicembre 2022.»; e) i paragrafi da 4 a 7 sono soppressi; 5) all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera m), si applica fino al 31 dicembre 2022.».
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