Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 2022
La Spagna presenta alla Commissione una relazione riguardante l’attuazione del presente regolamento entro il 26 agosto 2024. Tale relazione include un’analisi dell’eventuale incidenza della riduzione del termine di notifica preventiva sulla capacità delle autorità spagnole di controllo della pesca di monitorare efficacemente le attività di pesca dei pescherecci che beneficiano della riduzione del termine di notifica preventiva di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1410:oj#art-2