Art. 13
Impossibilità tecnica
In vigore dal 18 ago 2022
Impossibilità tecnica
1. Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite o di una componente del sistema di informazione visti, si applica quanto segue:
a)
se il guasto è rilevato da un vettore, non appena ne viene a conoscenza questo informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’;
b)
se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori interessati e gli Stati membri per e-mail o con altri mezzi di comunicazione non appena ne viene a conoscenza, e li informa una volta avvenuta la riparazione.
2. Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica per ragioni diverse da un guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite o del sistema di informazione visti, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’.
3. Non appena il problema è risolto, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’.
L’unità centrale ETIAS informa gli Stati membri interessati dell’impossibilità per tale vettore di avviare l’interrogazione di verifica.
4. Ai fini del presente articolo e dell’, eu LISA mette a disposizione dell’unità centrale ETIAS uno strumento di ticketing. Questo strumento dà accesso al registro dei vettori.
5. L’unità centrale ETIAS conferma la ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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