Art. 1
Specificazione dei sottostanti esotici
In vigore dal 16 ago 2022
Specificazione dei sottostanti esotici
Il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura sono considerati sottostanti esotici ai fini dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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