Art. 1
In vigore dal 16 ago 2022
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti da imputare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.
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