Art. 3
Determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 11 ago 2022
Determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies
, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini dell’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, lettere a) e b), di tale regolamento utilizzando le formule seguenti:
a)
per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito di primo rango (senior) o obbligazioni garantite, l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione è:
i)
in caso di esposizione lunga:
ii)
in caso di esposizione corta:
dove:
LGD
=
la LGD assegnata allo strumento di debito conformemente all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
VD
=
il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default e registri un tasso di recupero che è calcolato rispetto al valore nominale dello strumento di debito e che è pari a (1 – LGD);
VF
=
VF come specificato all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito non di primo rango (non-senior), l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione è pari a zero.
2. Ai fini dell’articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione, che non è uno strumento di cash equity, è pari a zero.
Storico versioni
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