Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 ago 2022
L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Turchia e di assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Turchia durante il periodo dell’inchiesta (1o gennaio 2020 - 31 dicembre 2020); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
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