Art. 8 · Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e alla qualità dei dati

Art. 8

Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e alla qualità dei dati

In vigore dal 8 ago 2022
Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e alla qualità dei dati 1.   I dati sulle autorizzazioni ai viaggi rilasciate, annullate e revocate sono automaticamente estratti dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi almeno una volta al giorno e trasmessi alla banca dati a sola lettura. 2.   Tutte le estrazioni di dati nella banca dati a sola lettura di cui al paragrafo 1 sono registrate. 3.   eu-LISA è responsabile della sicurezza dell’interfaccia per i vettori, della sicurezza dei dati personali in essa contenuti e del processo di estrazione dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati a sola lettura. I dettagli della realizzazione tecnica sono ricavati dal piano di sicurezza che segue il processo di valutazione del rischio. 4.   Non è possibile trasmettere dati dalla banca dati a sola lettura al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.
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