Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 ago 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«interfaccia per i vettori»: il portale per i vettori sviluppato da eu-LISA a norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, consistente in un’interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura;
b)
«orientamenti tecnici»: la parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 rilevante per i vettori ai fini dell’attuazione del metodo di autenticazione e dello sviluppo del formato dei messaggi dell’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
c)
«personale debitamente autorizzato»: lavoratori dipendenti o vincolati contrattualmente dal vettore o da altre persone fisiche o giuridiche che agiscono sotto la direzione o la supervisione del vettore, incaricate di verificare lo status dei viaggiatori per conto del vettore a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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