Art. 13 · Impossibilità tecnica

Art. 13

Impossibilità tecnica

In vigore dal 8 ago 2022
Impossibilità tecnica 1.   Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, si applica quanto segue: a) se il guasto è rilevato da un vettore, non appena ne viene a conoscenza questo informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’; b) se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori interessati e gli Stati membri, per e-mail o con altri mezzi di comunicazione, non appena ne viene a conoscenza, e li informa una volta avvenuta la riparazione. 2.   Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica per ragioni diverse da un guasto di una componente del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’. 3.   Non appena il problema è risolto, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’. 4.   L’unità centrale ETIAS informa gli Stati membri interessati dell’impossibilità per tale vettore di avviare l’interrogazione di verifica. 5.   Ai fini del presente articolo e dell’, eu-LISA mette a disposizione dell’unità centrale ETIAS uno strumento di ticketing. Questo strumento dà accesso al registro dei vettori. 6.   L’unità centrale ETIAS conferma la ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2.
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