Art. 9 · Spiegazione agli utenti

Art. 9

Spiegazione agli utenti

In vigore dal 5 ago 2022
Spiegazione agli utenti 1.   I richiedenti prove garantiscono che i loro portali per le procedure contengano una spiegazione del sistema tecnico una tantum e delle sue caratteristiche, comprese informazioni in merito al fatto che: a) l’utilizzo del sistema tecnico una tantum è volontario; b) gli utenti hanno la possibilità di esaminare le prove nello spazio di anteprima di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e decidere se utilizzarle o meno per la procedura; c) gli utenti possono agire per proprio conto o farsi rappresentare da un’altra persona giuridica o fisica, quando e nella misura in cui sono state trovate soluzioni a tal fine, conformemente al regolamento (UE) 910/2014 e agli eventuali atti di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento. Le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), non sono richieste nel caso delle procedure di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724. 2.   L’obbligo di fornire spiegazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica quello di fornire agli interessati le informazioni di cui agli del regolamento (UE) 2016/679.
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