Art. 6 · Intermediario di prove

Art. 6

Intermediario di prove

In vigore dal 5 ago 2022
Intermediario di prove 1.   L’intermediario di prove consente ai richiedenti prove di stabilire quali tipi di prove rilasciati in altri Stati membri corrispondono ai tipi di prove richiesti nel contesto delle procedure per le quali il richiedente prove è competente. 2.   Gli Stati membri, tramite l’interfaccia di cui all’, paragrafo 2, integrano l’elenco dei tipi di prove nel repertorio dei servizi dati di cui all’, paragrafo 1, indicando i fatti o il rispetto degli obblighi procedurali che dimostrano, eventualmente in associazione ad altri tipi di prove, se necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali informazioni siano esatte e mantenute aggiornate. 3.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della manutenzione delle interfacce che consentono ai coordinatori nazionali, alle autorità competenti, alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, e alla Commissione, ciascuno nel quadro delle proprie responsabilità e nel rispetto dei limiti dei diritti di accesso definiti dalla Commissione, di: a) aggiungere, modificare e aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2; b) gestire i diritti di accesso delle persone autorizzate ad effettuare integrazioni e modifiche alle informazioni registrate. La Commissione garantisce che i coordinatori nazionali, le autorità competenti e le piattaforme di intermediazione possano scegliere tra le interfacce grafiche utente per le persone autorizzate e le interfacce programmatiche per i caricamenti automatizzati. 4.   La Commissione agevola la mappatura dei tipi di prove rilasciate in uno Stato membro rispetto ai fatti o al rispetto degli obblighi procedurali che devono essere provati nel contesto di una procedura in un altro Stato membro strutturando la discussione e organizzando il lavoro nel pertinente sottogruppo di cui nell’. Detto sottogruppo stabilisce un linguaggio formale specifico per il dominio, ove possibile facendo riferimento ai pertinenti standard internazionali, e propone tale linguaggio al gruppo di coordinamento dello sportello a norma dell’, lettera f).
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