Art. 4 · Servizi comuni

Art. 4

Servizi comuni

In vigore dal 5 ago 2022
Servizi comuni 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce i servizi seguenti del sistema tecnico una tantum («servizi comuni»): a) il repertorio dei servizi dati di cui all’; b) l’intermediario di prove di cui all’; c) il repertorio semantico di cui all’. 2.   Gli Stati membri garantiscono il collegamento tecnico tra i portali per le procedure dei richiedenti prove, direttamente o tramite piattaforme di intermediazione, e i servizi comuni, e la corretta registrazione dei loro servizi dati nel contesto dei servizi comuni. Nell’attuare tali collegamenti, gli Stati membri sono guidati dalle descrizioni contenute nei documenti tecnici di progettazione. 3.   Gli Stati membri garantiscono che soltanto i richiedenti prove siano collegati, direttamente o tramite piattaforme di intermediazione, ai servizi comuni e che soltanto i richiedenti prove e i fornitori di prove possano utilizzare il sistema tecnico una tantum. Gli Stati membri verificano periodicamente il funzionamento dei collegamenti ai servizi comuni.
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