Art. 35
Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati
In vigore dal 5 ago 2022
Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati
1. Fatti salvi gli obblighi loro imposti dal regolamento (UE) 2016/679, per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile di verificare:
a)
che possa essere determinata la corrispondenza tra l’utente e le prove richieste in suo possesso in conformità all’;
b)
che l’utente abbia il diritto di utilizzare la prova richiesta.
2. Quando mette a disposizione lo spazio di anteprima in conformità all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento, una piattaforma di intermediazione è considerata un responsabile del trattamento che agisce per conto del fornitore di prove in conformità all’, punto 8, del regolamento (UE) 2016/679.
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