Art. 35 · Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati

Art. 35

Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati

In vigore dal 5 ago 2022
Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati 1.   Fatti salvi gli obblighi loro imposti dal regolamento (UE) 2016/679, per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile di verificare: a) che possa essere determinata la corrispondenza tra l’utente e le prove richieste in suo possesso in conformità all’; b) che l’utente abbia il diritto di utilizzare la prova richiesta. 2.   Quando mette a disposizione lo spazio di anteprima in conformità all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento, una piattaforma di intermediazione è considerata un responsabile del trattamento che agisce per conto del fornitore di prove in conformità all’, punto 8, del regolamento (UE) 2016/679.
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