Art. 34
Responsabilità del richiedente prove in qualità di titolare del trattamento
In vigore dal 5 ago 2022
Responsabilità del richiedente prove in qualità di titolare del trattamento
1. Per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum, il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile della completezza e della liceità della richiesta di prove. Il richiedente prove garantisce in particolare che le prove siano necessarie per la procedura specifica per la quale sono richieste da un utente.
2. Una volta che le prove scambiate tramite il sistema tecnico una tantum diventano disponibili per il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, a seguito della scelta dell’utente di procedere allo scambio delle prove in conformità all’, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1724, o nel caso delle procedure di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, garantisce il medesimo livello di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 garantito in una situazione nella quale l’utente presenta o carica le prove senza avvalersi del sistema tecnico una tantum.
Storico versioni
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