Art. 28 · Sicurezza dei servizi comuni e dei componenti nazionali

Art. 28

Sicurezza dei servizi comuni e dei componenti nazionali

In vigore dal 5 ago 2022
Sicurezza dei servizi comuni e dei componenti nazionali 1.   La Commissione garantisce la sicurezza dei servizi comuni di cui all’, paragrafo 1, e degli elementi e delle interfacce di integrazione di cui all’, lettera h), di cui è responsabile. 2.   Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei componenti nazionali del sistema tecnico una tantum e degli elementi e delle interfacce di integrazione di cui all’, lettera h), di cui sono responsabili. 3.   Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione provvedono, quanto meno, e ciascuno di essi per il componente di cui è responsabile, ad adottare le misure necessarie al fine di: a) impedire a persone non autorizzate di accedere ai componenti di cui sono responsabili; b) impedire l’introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b); e d) garantire la registrazione degli eventi di sicurezza in linea con norme internazionali riconosciute in materia di sicurezza per la tecnologia dell’informazione. 4.   Gli Stati membri garantiscono in particolare: a) che i collegamenti che essi gestiscono in ingresso e in uscita rispetto ai punti di accesso eDelivery e tutte le comunicazioni interne tra le diverse autorità nazionali soddisfino quanto meno lo stesso livello di requisiti di sicurezza del servizio elettronico di recapito eDelivery per tutelare la sicurezza e la riservatezza dello scambio e l’integrità delle prove scambiate tramite il sistema tecnico una tantum; b) la non disconoscibilità dell’origine della richiesta di prove trasmessa dal punto di accesso del richiedente prove e della risposta relativa alle prove scambiata o del messaggio di errore trasmesso dal punto di accesso del fornitore di prove. 5.   Conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro del fornitore di prove in ogni specifico scambio di prove è responsabile della qualità, della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle prove richieste fino al raggiungimento del punto di accesso eDelivery del richiedente prove o di una piattaforma di intermediazione, ove applicabile. Lo Stato membro del richiedente prove in ogni specifico scambio di prove è responsabile della riservatezza e dell’integrità delle prove richieste dal momento in cui raggiungono il suo punto di accesso eDelivery. 6.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle registrazioni di cui all’, paragrafi da 1 a 3, mediante misure di sicurezza adeguate e proporzionate, ciascuno per le proprie registrazioni.
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