Art. 26
Modifiche e aggiornamenti
In vigore dal 5 ago 2022
Modifiche e aggiornamenti
1. La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali modifiche e aggiornamenti dei servizi comuni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modifiche e agli aggiornamenti dei componenti sotto la loro responsabilità che possono avere ripercussioni sul funzionamento del sistema tecnico una tantum.
3. Le informazioni sugli aggiornamenti critici sono fornite senza indebito ritardo. Nel caso di altri aggiornamenti non critici che potrebbero incidere sui componenti del sistema tecnico una tantum di proprietà di altri Stati membri o sui servizi comuni, il tempo di risposta è deciso dal gruppo di coordinamento dello sportello sulla base di una proposta del sottogruppo competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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