Art. 23 · Ambito della cooperazione

Art. 23

Ambito della cooperazione

In vigore dal 5 ago 2022
Ambito della cooperazione La Commissione, congiuntamente al gruppo di coordinamento dello sportello e ai suoi sottogruppi, coopera con le strutture di governance pertinenti istituite dal diritto dell’Unione o da accordi internazionali nei settori rilevanti per il sistema tecnico una tantum al fine di conseguire sinergie e riutilizzare, per quanto possibile, le soluzioni sviluppate in tali altri consessi.
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