Art. 19
Sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello
In vigore dal 5 ago 2022
Sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello
1. Al fine di garantire uno sviluppo e un funzionamento coordinati del sistema tecnico una tantum, i sottogruppi di cui all’, lettera f), discutono e, ove necessario, elaborano proposte sulle modalità operative da sottoporre al gruppo di coordinamento dello sportello in relazione ai settori seguenti, in particolare:
a)
standardizzazione dei modelli di dati del sistema tecnico una tantum;
b)
mappatura delle prove;
c)
riesame, mantenimento e interpretazione dei documenti tecnici di progettazione;
d)
governance operativa, in particolare accordi operativi e accordi sul livello dei servizi;
e)
sicurezza del sistema tecnico una tantum, compresa l’elaborazione di piani di gestione dei rischi volti a individuare i rischi, valutarne il potenziale impatto e pianificare risposte tecniche e organizzative adeguate in caso di incidenti;
f)
collaudo e implementazione dei componenti del sistema tecnico una tantum, compresa l’interoperabilità tra i componenti nazionali di tale sistema di cui all’, lettere da a) a f) e h), e i servizi comuni di cui all’, paragrafo 1.
Le modalità operative comprendono l’elaborazione e la proposta di norme necessarie per l’interoperabilità nei rispettivi settori dei sottogruppi, seguendo, ogniqualvolta possibile, norme internazionali. Una volta approvate dal gruppo di coordinamento dello sportello, tali norme sono incluse nei documenti tecnici di progettazione.
2. I sottogruppi adottano le loro proposte di modalità operative mediante consenso ogniqualvolta possibile. Qualora risulti impossibile raggiungere un consenso, la presidenza può decidere, laddove sia sostenuta dalla maggioranza semplice dei membri del sottogruppo presenti alla riunione, che una proposta del sottogruppo può essere presentata al gruppo di coordinamento dello sportello.
Storico versioni
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