Art. 15 · Ruolo nello scambio di prove

Art. 15

Ruolo nello scambio di prove

In vigore dal 5 ago 2022
Ruolo nello scambio di prove 1.   Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dello scambio di prove tramite il sistema tecnico una tantum, i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, utilizzino servizi applicativi in grado di: a) ricevere e interpretare le richieste di prove presentate da un punto di accesso eDelivery, che sono considerate come dati di ingresso per i servizi dati; b) previo esito positivo dell’identificazione e dell’autenticazione in conformità all’ del presente regolamento: i) recuperare eventuali prove corrispondenti alla richiesta; ii) fatto salvo il caso delle procedure di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, consentire agli utenti di specificare quali di tali prove desiderano esaminare in anteprima e dare loro la possibilità di esaminare le prove così specificate in uno spazio di anteprima; iii) consentire agli utenti di indicare quali eventuali prove corrispondenti dovrebbero essere restituite al richiedente prove per essere utilizzate nella procedura; c) restituire le risposte relative alle prove al richiedente prove tramite un punto di accesso eDelivery, previa decisione dell’utente di utilizzare le prove nella procedura in seguito alla possibilità di esaminarle in anteprima, fatti salvi i casi di procedure di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, di segnalazioni di errori, anche nella fattispecie di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, o di segnalazioni relative a prove in fase di conversione. 2.   In caso di restituzione, una risposta relativa alle prove comprende le prove richieste ed è accompagnata da: a) metadati che la identificano in modo univoco; b) metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove; c) metadati che indicano la data e l’ora in cui è stata generata la risposta; d) metadati che identificano in modo univoco le prove e il fornitore di prove; e) se le prove strutturate non sono conformi al modello di dati del sistema tecnico una tantum rilevante per il tipo di prove in questione, una versione leggibile dall’uomo delle prove. 3.   La risposta relativa alle prove può comprendere anche i metadati che identificano in modo univoco la lingua o le lingue della prova richiesta. 4.   Quando viene restituita, una segnalazione di errore comprende metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove, la data e l’ora in cui è stata generata e una descrizione dell’errore che si è verificato. 5.   Quando le prove non sono ancora disponibili per lo scambio tramite il sistema tecnico una tantum ma sono in fase di conversione in prove strutturate o non strutturate quali definite all’, punti 16 e 17, viene restituita una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tale segnalazione comprende metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove, la data e l’ora in cui è stata generata e un messaggio indicante che le prove in questione sono in fase di conversione in prove strutturate o non strutturate quali definite all’, punti 16 e 17, e saranno pronte per essere trasmesse tramite il sistema tecnico una tantum in futuro. Il fornitore di prove include nella segnalazione la data e l’ora indicative in cui le prove saranno disponibili.
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