Art. 11
Autenticazione dell’utente
In vigore dal 5 ago 2022
Autenticazione dell’utente
1. I richiedenti prove si basano su mezzi di identificazione elettronica che sono stati rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) 910/2014 per autenticare gli utenti, agendo per proprio conto o tramite un rappresentante, quando e nella misura in cui siano state trovate soluzioni a tal fine a norma del medesimo regolamento e di eventuali atti di esecuzione adottati sulla base dello stesso.
2. Una volta che l’utente ha selezionato il tipo di prove da scambiare attraverso il sistema tecnico una tantum, i richiedenti prove informano gli utenti:
a)
ove applicabile, in merito ad eventuali attributi aggiuntivi di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento che gli stessi devono fornire; e
b)
in merito al fatto che saranno reindirizzati al pertinente fornitore di prove, ai pertinenti fornitori di prove o, ove applicabile, alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione pertinenti, per esaminare in anteprima le prove selezionate.
3. Ove non sia richiesta l’anteprima ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, il paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si applica. In tal caso, il fornitore di prove, i fornitori di prove o, ove applicabile, la piattaforma o le piattaforme di intermediazione possono chiedere al richiedente prove di reindirizzare l’utente per la reidentificazione e la riautenticazione ai fini della determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove. L’utente può scegliere di non essere reindirizzato. Il richiedente prove comunica in tal caso all’utente che il processo di determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove eseguito dal fornitore di prove potrebbe non dar luogo a una corrispondenza di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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