Art. 8 · Indagini relative all’organismo nocivo specificato nel territorio degli Stati membri

Art. 8

Indagini relative all’organismo nocivo specificato nel territorio degli Stati membri

In vigore dal 5 ago 2022
Indagini relative all’organismo nocivo specificato nel territorio degli Stati membri 1.   Gli Stati membri conducono indagini ufficiali annuali per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante ospiti nel loro territorio, dando la priorità alle indagini sulle piante specificate. Tali indagini sono basate sul rischio. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate al di fuori delle aree delimitate sulla base dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (6). 2.   Nelle aree delimitate lo Stato membro interessato monitora l’andamento della presenza dell’organismo nocivo specificato. Entro il 30 aprile di ogni anno lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate usando il modello di cui all’allegato III. 3.   Tali indagini consistono in esami visivi delle piante ospiti, nel campionamento delle piante ospiti sintomatiche nonché, se del caso, delle piante ospiti asintomatiche nelle vicinanze delle piante ospiti sintomatiche, e della terra. Il sistema radicale delle piante campionate è controllato per verificare l’eventuale la presenza di galle dell’organismo nocivo specificato. 4.   Sono prelevati campioni di terra adiacente alle piante ospiti sintomatiche. La terra è campionata a una profondità di 20-25 cm. Nei campi sotto sorveglianza, i campioni di terra sono prelevati all’interno di una griglia rettangolare che copre l’intero campo e in cui la distanza di campionamento non supera 20 m di lunghezza per 5 m di larghezza. La dimensione del campione è di 500 ml per una superficie totale di 1 ha.
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