Art. 10 · Introduzione delle piante specificate e delle sementi specificate nell’Unione

Art. 10

Introduzione delle piante specificate e delle sementi specificate nell’Unione

In vigore dal 5 ago 2022
Introduzione delle piante specificate e delle sementi specificate nell’Unione Le piante specificate e le sementi specificate provenienti da paesi terzi possono essere introdotte nell’Unione solo se le autorità competenti o gli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti rispettano tutti i requisiti seguenti: 1) le piante specificate prodotte in un luogo un sito di produzione indenne da organismi nocivi sono ispezionate ufficialmente in quel luogo o sito di produzione, nel momento più appropriato per rilevare i sintomi dell’infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione, e sono risultate esenti dall’organismo nocivo specificato; 2) le ispezioni ufficiali sono state effettuate nel momento più appropriato per rilevare i sintomi dell’infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione in una zona con una larghezza minima di 100 m che circonda il luogo o sito di produzione di cui al punto 1; 3) tutte le piante specificate nella zona attorno a un luogo o a un sito di produzione indenne da organismi nocivi che presentano sintomi di infezione durante tali ispezioni sono state immediatamente distrutte; 4) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario sul quale, conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura alla rubrica «Dichiarazione supplementare» una delle dichiarazioni seguenti: а) «L’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine delle piante specificate ha riconosciuto che il paese è indenne dall’organismo nocivo specificato conformemente alle norme internazionali pertinenti per le misure fitosanitarie.»; b) «Le piante specificate provengono da un’area indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo dell’area interessata, conformemente alle norme internazionali pertinenti per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area indenne da organismi nocivi è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica “Luogo di origine”.»; c) «Le piante specificate sono state prodotte in un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, conformemente alle norme internazionali pertinenti per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016] e sono state prodotte conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 16 »;" 5) il certificato fitosanitario che accompagna le sementi specificate originarie di paesi terzi include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l’informazione che le sementi sono prive di terra e di frammenti di piante.
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