Art. 7
Coordinamento delle misure di riduzione della domanda
In vigore dal 5 ago 2022
Coordinamento delle misure di riduzione della domanda
1. Gli Stati membri cooperano nell'ambito di ciascun gruppo di rischio pertinente per garantire un adeguato coordinamento delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda a norma degli .
2. Entro il 31 ottobre 2022 l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle misure di riduzione volontaria della domanda. Lo Stato membro aggiorna ove necessario il piano di emergenza nazionale qualora sia dichiarato lo stato di allarme dell'Unione a norma dell' del presente regolamento. All'aggiornamento del piano di emergenza nazionale elaborato a norma del presente paragrafo non si applica l', paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) 2017/1938.
3. Lo Stato membro consulta la Commissione e i pertinenti gruppi di rischio prima di adottare il piano di emergenza riveduto. La Commissione può indire riunioni dei gruppi di rischio e del GCG, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, per discutere questioni relative alle misure nazionali di riduzione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1369:oj#art-7