Art. 3
Riduzione volontaria della domanda
In vigore dal 5 ago 2022
Riduzione volontaria della domanda
Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli .
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