Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 ago 2022
Disposizioni transitorie 1.   I prestatori di servizi di pagamento che hanno applicato l’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389 prima del 25 luglio 2023 sono autorizzati a continuare ad applicare tale esenzione per le richieste di accesso ricevute mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti fino alla scadenza del periodo oggetto di detta esenzione. 2.   In deroga al paragrafo 1, ogniqualvolta è applicata una nuova autenticazione forte del cliente per una richiesta di accesso mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti prima della scadenza del periodo oggetto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, si applica l’articolo 10 bis introdotto dal presente regolamento.
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