Art. 22
Responsabilità del fabbricante e dell'autorità di omologazione per quanto riguarda la conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici
In vigore dal 1 ago 2022
Responsabilità del fabbricante e dell'autorità di omologazione per quanto riguarda la conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici
I fabbricanti di dispositivi aerodinamici procedono agli interventi necessari in conformità all'allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858 per garantire che le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici di cui all', paragrafo 1, lettera a), che sono stati oggetto di certificazione a norma dell', non si discostino dai valori certificati.
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