Art. 20
Responsabilità del costruttore del veicolo, dell'autorità di omologazione e della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo conforme dello strumento di simulazione
In vigore dal 1 ago 2022
Responsabilità del costruttore del veicolo, dell'autorità di omologazione e della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo conforme dello strumento di simulazione
1. I costruttori di veicoli adottano le misure necessarie per garantire che i processi predisposti per valutare le prestazioni del veicolo per quanto riguarda la sua influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore compresi nella licenza rilasciata a norma dell' continuino ad essere adeguati a tale scopo.
2. Le autorità di omologazione effettuano ogni anno la valutazione di cui all'allegato II, punto 2, per verificare se i processi istituiti dai costruttori di veicoli per valutare le prestazioni del veicolo per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore continuino ad essere adeguati e per verificare la selezione delle informazioni di input e dei dati di input e la ripetizione delle simulazioni effettuate dal costruttore del veicolo.
Se lo ritengono giustificato, le autorità di omologazione possono effettuare la valutazione più di una volta all'anno, ma non più di quattro.
Storico versioni
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