Art. 19 · Modifiche che incidono sulla certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici

Art. 19

Modifiche che incidono sulla certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici

In vigore dal 1 ago 2022
Modifiche che incidono sulla certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici 1.   I fabbricanti di dispositivi aerodinamici notificano alla rispettiva autorità di omologazione qualsiasi modifica della progettazione o del processo di fabbricazione dei dispositivi aerodinamici che si verifichi dopo la certificazione di cui all' e che possa avere un effetto non trascurabile sulle prestazioni per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante del veicolo munito di tali dispositivi. 2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione interessata comunica al fabbricante se i dispositivi aerodinamici interessati dalle modifiche continuano a essere compresi nel certificato rilasciato o se è necessario procedere a una simulazione al computer a norma dell'. 3.   Se i dispositivi aerodinamici interessati dalle modifiche non sono compresi nel certificato di cui all', paragrafo 1, il fabbricante chiede una nuova certificazione o un'estensione della certificazione a norma dell', paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento della comunicazione inviata dall'autorità di omologazione. Qualora i fabbricanti di dispositivi aerodinamici non richiedano una nuova certificazione o una revisione entro tale termine, o qualora la domanda sia respinta, le autorità di omologazione ritirano il certificato.
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