Art. 2 · Informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti

Art. 2

Informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti

In vigore dal 1 ago 2022
Informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti 1.   Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, prima di iniziare tali attività, in aggiunta alle informazioni riportate nell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, forniscono all’autorità competente anche le informazioni seguenti: a) l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede la registrazione; b) il periodo durante il quale gli animali terrestri detenuti o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento registrato, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. 2.   Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non sono tenuti a fornire all’autorità competente le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento, in relazione agli animali terrestri detenuti che rientrano nella deroga concessa dallo Stato membro conformemente all’ del presente regolamento.
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