Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 1 ago 2022
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
b)
i tipi di stabilimenti di che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429;
c)
le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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