Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 1 ago 2022
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: a) le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; b) i tipi di stabilimenti di che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429; c) le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1345:oj#art-1