Art. 5 · Obblighi degli operatori

Art. 5

Obblighi degli operatori

In vigore dal 29 lug 2022
Obblighi degli operatori 1.   Ai fini dei controlli di conformità gli operatori tengono un registro di entrata e di uscita per ogni movimento dal frantoio e fino alla fase di imbottigliamento per ciascuna categoria di olio di oliva da essi detenuta. 2.   Su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta, l’operatore stesso fornisce la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui agli del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di uno o più degli elementi seguenti: a) dati di fatto o dati scientificamente provati; b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi; c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali.
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