Art. 5 · Etichettatura

Art. 5

Etichettatura

In vigore dal 29 lug 2022
Etichettatura 1.   L’etichettatura delle indicazioni di cui agli articoli da 6 a 9 è obbligatoria. 2.   La denominazione legale di cui all’, paragrafo 1, e, se del caso, il luogo di origine di cui all’, paragrafo 1, sono raggruppati nel campo visivo principale, come definito all’, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011, sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Tali indicazioni appaiono integralmente e in un corpo di testo omogeneo. 3.   L’etichettatura delle indicazioni di cui agli è facoltativa.
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