Art. 3 · Miscele e olio di oliva in altri prodotti alimentari

Art. 3

Miscele e olio di oliva in altri prodotti alimentari

In vigore dal 29 lug 2022
Miscele e olio di oliva in altri prodotti alimentari 1.   Solo gli oli di cui all’, lettera b), possono fare parte di miscele di olio di oliva e di altri oli vegetali. 2.   Solo gli oli di cui all’, lettera b), possono essere incorporati in altri prodotti alimentari. 3.   Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al paragrafo 1 per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione.
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